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Ministero della Sanità
Decreto del 21 Ottobre 1999
(Gazzetta Ufficiale del 22 Dicembre 1999 n.299)

 

Definizione dei casi di AIDS conclamato
o di grave deficienza immunitaria
per i fini di cui alla Legge del 12 Luglio 1999 n. 231

 

 

Il Minsero della Sanità di concerto con il Ministro della Giustizia

 

Vista la Legge 12 luglio 1999 n. 231 recante: Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave;

 

Visto in particolare l'art. 3 il quale prevede che con decreto del Ministro della Sanità da adottare di concerto con il Ministro della Giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento;

 

Visto la circolare 29 aprile 1994 n. 9 riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica;

 

Sentita al riguardo la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio 1999;

 

Decreta:

 

 

Art. 1 - Definizione di caso di AIDS

1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231 nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della Sanità 29 aprile 1994, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.

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Art. 2 - Grave deficienza immunitaria

1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231 quando anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche un solo dei seguenti parametri:

 

a) Numero dxi Linfociti TCD4+ pari o iferiore a 100/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;

 

b) Indice Karnofsky pari al valore di 50.

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Art. 3 - Certificazioni

1. Qualora la diagnosi di caso AIDS di cui all'art. 1 o l'accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all'art. 2 ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999 n. 231 non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive ospedaliere o universitarie o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 1999 n. 231.

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Roma, 21 ottobre 1999

 

Il Ministro della Sanità

Bindi

 

Il Ministro della Giustizia

Diliberto

 

Registrato alla Corte dei Conti il 2 dicembre 1999

Registro, n. 2 Sanità foglio n. 146

 

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